Convenzione›Parte PRIMA
Art. 6
18 / 39In vigore dal 11 giu 1982
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Ai rappresentanti diplomatici ed ai consoli di carriera ed al personale amministrativo e tecnico dell'Ambasciata e dei Consolati retti da consoli di carriera come pure ai membri del personale domestico dell'Ambasciata e dei Consolati ed alle persone che siano esclusivamente al servizio privato delle famiglie di rappresentanti diplomatici, consoli di carriera e membri dei Consolati retti da consoli di carriera, si applicano le disposizioni delle Convenzioni di Vienna, rispettivamente sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, in quanto dette categorie rientrino nel campo di applicazione di dette Convenzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-6