Art. 4
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 4

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In vigore dal 11 giu 1982
. Salvo quanto disposto dagli articoli da 5 a 7, la legislazione applicabile è determinata: 1) in base alla legislazione italiana, qualora si tratti di persona occupata in Italia; 2) in base alta legislazione, svedese, qualora la persona sia residente in Svezia oppure sia ivi occupata per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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