Art. 32
ConvenzioneParte TERZA

Art. 32

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In vigore dal 11 giu 1982
. 1. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato un anticipo, l'importo dovuto per il medesimo periodo di tempo in base alla legislazione dell'altro Paese per una corrispondente prestazione, può essere trattenuto. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato, per un periodo per il quale l'organismo assicuratore dell'altro Paese è tenuto a concedere una corrispondente prestazione, una somma più elevata di quella spettante, l'importo eccedente può essere trattenuto. 2. Il recupero della somma anticipata o corrisposta in eccedenza dall'organismo assicuratore di un Paese potrà essere effettuato sugli arretrati della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese. Ove gli arretrati non sussistano o siano insufficienti, il recupero della somma di cui trattasi potrà essere effettuato, per intero o per l'importo residuo, sui ratei correnti della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese, con le modalità e i limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultimo Paese.
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