Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 11 giu 1982
. Per soddisfare la condizione dei tre anni, di cui al capitolo IV secondo paragrafo della legge sull'assicurazione pubblica, saranno presi in considerazione, ove necessario, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana.
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