Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.
Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979. 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
42 articoli
Convenzione
Art. 13 Articolo 13. 1. I cittadini italiani, nonché le persone menzionate all'articolo 3 lettere Art. 14 Articolo 14. Per soddisfare la condizione dei tre anni, di cui al capitolo IV articolo 3 s Art. 15 Articolo 15. 1. Se qualcuno ha maturato periodi assicurativi nell'ambito sia dell'assicura Art. 16 Articolo 16. La presente Convenzione non ha effetto sulle disposizioni transitorie della l Art. 17 Articolo 17. Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono es Art. 18 Articolo 18. 1. Qualora in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti Art. 19 Articolo 19. 1. I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazio Art. 20 Articolo 20. Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a per Art. 21 Articolo 21. 1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortu Art. 22 Articolo 22. 1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapaci Art. 23 Articolo 23. 1. Il cittadino svedese in Italia ha diritto agli assegni familiari per i fam Art. 24 Articolo 24. 1. Per beneficiare delle prestazioni in caso di disoccupazione in Italia o in parte PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIAL Art. 2 Articolo 2. La presente Convenzione si applica, se non è altrimenti disposto, ai cittadini Art. 3 Articolo 3. 1. Nell'applicazione della legislazione di uno dei due Paesi secondo l'articol Art. 4 Articolo 4. Salvo quanto disposto dagli articoli da 5 a 7, la legislazione applicabile è d Art. 5 Articolo 5. Ai criteri enunciati all'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni: a) l Art. 6 Articolo 6. Ai rappresentanti diplomatici ed ai consoli di carriera ed al personale ammini Art. 7 Articolo 7. Le Autorità competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell parte SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 8 Articolo 8. Se la legislazione di un Paese subordina l'acquisizione, il mantenimento o il Art. 9 Articolo 9. I cittadini italiani e svedesi nonché i profughi e gli apolidi di cui all'arti Art. 10 Articolo 10. Le prestazioni per i familiari, residenti nel Paese diverso da quello in cui Art. 11 Articolo 11. 1. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislaz Art. 12 Articolo 12. 1. Il lavoratore che risiede o soggiorna temporaneamente nel territorio di un parte TERZA DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 Articolo 25. Le Autorità competenti possono concordare disposizioni per l'applicazione del Art. 26 Articolo 26. 1. Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorità e gli Organismi d Art. 27 Articolo 27. Le Autorità competenti dei due Paesi devono comunicarsi al più presto tutte l Art. 28 Articolo 28. Le Autorità competenti dei due Paesi devono tenersi regolarmente informate de Art. 29 Articolo 29. Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legis Art. 30 Articolo 30. 1. Le istanze e i ricorsi ed altri atti che gli interessati devono presentare Art. 31 Articolo 31. 1. I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effet Art. 32 Articolo 32. 1. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato un anticipo, l'impo Art. 33 Articolo 33. 1. Le Autorità competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, ogni Art. 34 Articolo 34. Nella presente Convenzione con il termine di Autorità competente si intende: Art. 35 Articolo 35. Le disposizioni della presente Convenzione concernenti la pensione base svede Art. 36 Articolo 36. 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi verificatisi antecede Art. 37 Articolo 37. 1. La presente Convenzione ha durata illimitata. Essa potrà essere denunciata Art. 38 Articolo 38. 1. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore decadrà la Convenzione de Art. 39 Articolo 39. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno s Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360