Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 giu 1982
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione e all' del protocollo di modifica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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