Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.
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