Art. 7 · Utili delle imprese
Convenzione

Art. 7

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Utili delle imprese

In vigore dal 11 giu 1982
. Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisca una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo. 8. Qualora le informazioni in possesso delle competenti Autorità fiscali si dimostrino insufficienti per determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione, le disposizioni del presente articolo non impediscono che ciascuno Stato contraente possa applicare la propria legislazione per assoggettare ad imposizione la stabile organizzazione sulla base di una stima delle rispettive Autorità fiscali, purchè tale stima sia effettuata conformemente ai principi formulati nel presente articolo.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-7