Art. 28 · Denuncia
Convenzione

Art. 28

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Denuncia

In vigore dal 11 giu 1982
. Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere di un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificare, per via diplomatica, la cessazione all'altro Stato contraente. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in Zambia: con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di ciò, i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Lusaka il 27 ottobre 1972, in duplice esemplare nella lingua italiana ed inglese, avendo i due testi uguale valore. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica della Zambia Girolamo TROTTA J. M. MWANAKATWE
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-28