Convenzione
Art. 26
26 / 32Funzionari diplomatici e consolari
In vigore dal 11 giu 1982
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Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-26