Art. 2 · Imposte considerate
Convenzione

Art. 2

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Imposte considerate

In vigore dal 11 giu 1982
. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare: a) In Zambia (i) L'imposta sul reddito (the income tax); (ii) l'imposta sui minerali (the Mineral tax); (iii) l'imposta personale (the personal levy). (qui di seguito indicate quali "imposta zambiana"). b) In Italia (i) L'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sui redditi agrari; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società; (viii) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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