Art. 12 · Canoni
Convenzione

Art. 12

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Canoni

In vigore dal 11 giu 1982
. Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità fiscali degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche o i nastri magnetici per uso televisivo o radiofonico), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-12