Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 11 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;285#art-1