Art. 21 · Studenti
Convenzione

Art. 21

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Studenti

In vigore dal 11 giu 1982
. (Studenti) Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzioni o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-21