Convenzione
Art. 1
1 / 31Soggetti
In vigore dal 11 giu 1982
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
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(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-1