Art. 39 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 39

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Commissione di disciplina) La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione. La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.
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