Art. 32 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 32

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Disciplina) Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.
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