Art. 31
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Sorveglianza)
II Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente .
Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.
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