Art. 31 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 31

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Sorveglianza) II Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente . Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati. I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.
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