Art. 3 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 3

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Adunanza generale) L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
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