Art. 10 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 10

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Contestazioni e reclami) L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
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