Art. 1 · LEGGE 26 aprile 1982, n. 214

Art. 1

LEGGE 26 aprile 1982, n. 214

In vigore dal 1 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana.(1) L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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