Art. 16
16 / 16In vigore dal 27 apr 1982
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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