Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 27 apr 1982
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell' della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell' della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.
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