Art. 2
In vigore dal 24 giu 1982
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli degli accordi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA -
LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA
- MARCORA - DI GIESI - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-rd-2