Art. 33
Accordo

Art. 33

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In vigore dal 24 giu 1982
I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sui cambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Jugoslavia, non sono soggetti a restrizioni.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-33