Accordo
Art. 21
4 / 109In vigore dal 24 giu 1982
Per i prodotti sotto elencati, originari della Jugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono nuovamente ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-21