Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' dell'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' dell'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981. 111 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 18 ARTICOLO 18 1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nell Art. 19 ARTICOLO 19 I dazi doganali all'importazione nella Comunità per i prodotti enumerati nell' Art. 20 ARTICOLO 20 1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva Art. 21 ARTICOLO 21 Per i prodotti sotto elencati, originari della Jugoslavia, i dazi doganali all Art. 22 ARTICOLO 22 1. I vini di uve fresche della sottovoce 22.05 ex C I a) ed ex C II a) della t Art. 23 ARTICOLO 23 1. Per il tabacco del tipo "Prilep" della sottovoce 214.01 ex B della tariffa Art. 24 ARTICOLO 24 1. L'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dei prodott Art. 25 ARTICOLO 25 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazi Art. 26 ARTICOLO 26 I prodotti di cui al presente accordo, originari della Jugoslavia, non possono Art. 27 ARTICOLO 27 La Jugoslavia concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento Art. 28 ARTICOLO 28 Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di regimi, speciali relativi Art. 29 ARTICOLO 29 1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente acco Art. 30 ARTICOLO 30 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e I Art. 31 ARTICOLO 31 In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti cont Art. 32 ARTICOLO 32 Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fisca Art. 33 ARTICOLO 33 I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della n Art. 34 ARTICOLO 34 L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, a Art. 35 ARTICOLO 35 1. So una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazi Art. 36 ARTICOLO 36 In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di dif Art. 37 ARTICOLO 37 Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero p Art. 38 ARTICOLO 38 1. Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previ Art. 39 ARTICOLO 39 In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli Art. 40 ARTICOLO 40 In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia d titolo II METODI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1 ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNI Art. 8 ARTICOLO 8 1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne l Art. 9 ARTICOLO 9 1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti. 2. Il Art. 10 ARTICOLO 10 1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle par Art. 11 ARTICOLO 11 Le disposizioni degli articoli 41-43 e 53-57 dell'accordo di cooperazione si a Art. 12 ARTICOLO 12 1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la par Art. 13 ARTICOLO 13 Il presente accordo si applica al territorio in cui è d'applicazione il tratta Art. 14 ARTICOLO 14 L'allegato, le dichiarazioni e lo scambio di lettere che figurano nell'atto fi Art. 15 ARTICOLO 15 Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con preavviso di Art. 16 ARTICOLO 16 Il presente accordo a redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, Art. 17 ARTICOLO 17 Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettiv titolo I SCAMBI COMMERCIALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di promuovere gli scamb Art. 3 ARTICOLO 3 1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti or Art. 4 ARTICOLO 4 Le disposizioni degli articoli 26-40 dell'accordo di cooperazione si applicano Art. 5 ARTICOLO 5 Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'acco Art. 6 ARTICOLO 6 1. Se le offerte presentate dagli operatori economici iugoslavi rischiano di pr Art. 7 ARTICOLO 7 L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità titolo III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ZONA FRANCA ISTITUITA CON GLI ACCORDI DI OSIMO
Art. 41 ARTICOLO 41 Nell'attuazione della cooperazione, la Comunità e la Jugoslavia accordano part Art. 42 ARTICOLO 42 1. Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Art. 43 ARTICOLO 43 Per l'applicazione degli articoli 41 e 42, la Comunità e la Jugoslavia coopera titolo IV COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA MANODOPERA
Art. 44 ARTICOLO 44 Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza Iugoslava, occupati ne Art. 45 ARTICOLO 45 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanz Art. 46 ARTICOLO 46 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, Art. 47 ARTICOLO 47 Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'artico titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 48 ARTICOLO 48 1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli ob Art. 49 ARTICOLO 49 1. Il consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti dalla Comunità e Art. 50 ARTICOLO 50 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da cia Art. 51 ARTICOLO 51 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento suoi compiti Art. 52 ARTICOLO 52 Nel quadro del, Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a con Art. 53 ARTICOLO 53 Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informa Art. 54 ARTICOLO 54 1. Quando la Comunità conclude un accordo di associazione o di cooperazione ch Art. 55 ARTICOLO 55 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad Art. 56 ARTICOLO 56 1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretaz Art. 57 ARTICOLO 57 Nei settori contemplati dall'accordo: - il regime applicato dalla Jugoslavia n Art. 58 ARTICOLO 58 1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la par Art. 59 ARTICOLO 59 I protocolli 1, 2 e 3, gli allegati A, B e C, nonché le dichiarazioni e gli sc Art. 60 ARTICOLO 60 La durata dell'accordo è illimitata. Ciascuna parte contraente può denunciare Art. 61 ARTICOLO 61 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazio Art. 62 ARTICOLO 62 Il presente accordo 8 redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, Art. 63 ARTICOLO 63 Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettiv Protocollo n. 1
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15 ARTICOLO 1 1. Le importaz Art. 2 ARTICOLO 2 La Comunità si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all' Protocollo n. 2
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 relativo alla cooperazione finanziaria tra la Repubblica federativa social Art. 2 ARTICOLO 2 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere da Art. 3 ARTICOLO 3 1. Le somme da impegnare ogni anno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, debb Art. 4 ARTICOLO 4 I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla b Art. 5 ARTICOLO 5 Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti può assumere la forma Art. 6 ARTICOLO 6 Le organizzazioni di lavoro associato, costituite a norma di legge iugoslava, c Art. 7 ARTICOLO 7 I beneficiari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono responsabili dell'esecuz Art. 8 ARTICOLO 8 1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare di appalto ed ai contratti Art. 9 ARTICOLO 9 La Jugoslavia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi al Art. 10 ARTICOLO 10 La concessione di un prestito ad un beneficiario di cui all'articolo 2, paragr Art. 11 ARTICOLO 11 Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Art. 12 ARTICOLO 12 I risultati della cooperazione finanziaria possono venire esaminati dal Consig Protocollo n. 3
titolo I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metod Art. 2 ARTICOLO 2 Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Jugoslavia o nella Comunità, ai Art. 3 ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragr Art. 4 ARTICOLO 4 Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ott Art. 5 ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono consider titolo II METODI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 6 ARTICOLO 6 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protoc Art. 7 ARTICOLO 7 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorit Art. 8 ARTICOLO 8 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle aut Art. 9 ARTICOLO 9 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formul Art. 10 ARTICOLO 10 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo Art. 11 ARTICOLO 11 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entr Art. 12 ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità d Art. 13 ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità Art. 14 ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato Art. 15 ARTICOLO 15 La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 co Art. 16 ARTICOLO 16 Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente proto Art. 17 ARTICOLO 17 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un cert Art. 18 ARTICOLO 18 1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Jugoslavia per un'esposizione in un Art. 19 ARTICOLO 19 1. Quando un certificato e rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, d Art. 20 ARTICOLO 20 In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazion Art. 21 ARTICOLO 21 La Jugoslavia e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che sian Art. 22 ARTICOLO 22 Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Jug Art. 23 ARTICOLO 23 Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce a Art. 24 ARTICOLO 24 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. Art. 25 ARTICOLO 25 Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del pr Art. 26 ARTICOLO 26 1. È istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare Art. 27 ARTICOLO 27 La Comunità e la Jugoslavia adottano le misure necessarie affinché i certifica Art. 28 ARTICOLO 28 La Comunità e la Jugoslavia adottano, per quanto le concerne, le misure necess Art. 29 ARTICOLO 29 Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare ne Art. 30 ARTICOLO 30 Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo. Art. 31 ARTICOLO 31 Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrat Art. 32 ARTICOLO 32 Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360