Art. 1
In vigore dal 16 apr 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979.
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