Art. 7 · Poteri e funzioni del Consiglio.
Accordo

Art. 7

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Poteri e funzioni del Consiglio.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Poteri e funzioni del Consiglio). 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede alla esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo. 2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtù dell', la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio può stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione. 3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attività dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.
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