Accordo
Art. 7
7 / 69Poteri e funzioni del Consiglio.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Poteri e funzioni del Consiglio).
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede alla esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo.
2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti
necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtù dell', la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio può stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione.
3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attività
dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-7