Art. 66 · Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento.
Accordo

Art. 66

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Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento). 1. In conformità del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi: a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformità dell'; b) recesso dal presente accordo in virtù dell'; oppure c) esclusione dal presente accordo in conformità dell'. 2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo. 3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità dell', ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali eccedenze. a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente, perché non può accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione. b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 6 dell', prima del rimborso ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all' e al paragrafo 7 dell'. c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo. 4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere a), b) o e) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilità del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice può essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno di cui all', il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformità del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, può essere prorogato fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota può essere effettuato entro sessanta giorni. 5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non può neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione dopo il pagamento del rimborso.
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