Accordo
Art. 62
62 / 69Adesione.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Adesione).
1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente
accordo, alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un limite di tempo per il deposito degli strumenti d'adesione. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione.
2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di
adesione presso il depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-62