Accordo
Art. 44
44 / 69Altri provvedimenti.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Altri provvedimenti).
1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il
Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttività e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento.
2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia
analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti:
a) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma
naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
b) programmi e progetti volti a migliorare la produttività
dell'industria della gomma naturale;
c) mezzi per migliorare la qualità delle forniture di gomma
naturale e per ottenere uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto; e
d) metodi per migliorare la trasformazione, la
commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.
3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette
disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito.
4. Se del caso il Consiglio può formulare raccomandazioni ai
membri, a istituti internazionali, nonché ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo.
5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-44