Art. 44 · Altri provvedimenti.
Accordo

Art. 44

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Altri provvedimenti.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Altri provvedimenti). 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttività e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento. 2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti: a) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici; b) programmi e progetti volti a migliorare la produttività dell'industria della gomma naturale; c) mezzi per migliorare la qualità delle forniture di gomma naturale e per ottenere uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto; e d) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo. 3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito. 4. Se del caso il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonché ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo. 5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.
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