Art. 42 · Rapporti con il Fondo comune.
Accordo

Art. 42

42 / 69

Rapporti con il Fondo comune.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Rapporti con il Fondo comune). Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio trarrà il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalità reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-42