Accordo
Art. 37
37 / 69Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 16 apr 1982
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(Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice).
1. In deroga all', il Consiglio, se riunito in sessione, può limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
2. Se il Consiglio non è riunito in sessione, il direttore
esecutivo, previa consultazione del presidente, può limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall' al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell', il Consiglio si riunisce entro sette giorni dalla data della restrizione o della sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtù del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-37