Art. 32 · Esame e revisione della gamma dei prezzi.
Accordo

Art. 32

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Esame e revisione della gamma dei prezzi.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Esame e revisione della gamma dei prezzi). A. Prezzo di riferimento. 1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sarà sottoposto a revisione da parte del Consiglio ad intervalli di diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o è compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato. b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sarà automaticamente diminuito del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale differente. c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione è superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sarà aumentato automaticamente del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con veto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale differente. 2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma del presente paragrafo, o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si verifica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 tonnellate, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, può decidere di prendere le misure adeguate, tra cui: a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice; b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta; c) revisione del prezzo di riferimento. 3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per 300.000 tonnellate a decorrere: a) dall'entrata in vigore del presente accordo, b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure c) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, in base alla situazione più recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3 per cento rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una diversa, percentuale. 4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne sia la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi. B. Prezzi indicativi. 5. Il Consiglio, con voto speciale, può modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo. 6. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve: prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonché la quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio. 7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi: a) ad intervalli di trenta mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo; b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o più membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e c) quando il prezzo di riferimento è stato i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore del presente accordo, oppure ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore del presente accordo, di una percentuale di almeno il 3 per cento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5 per cento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo. 8. In deroga ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, è inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, è superiore al prezzo di riferimento.
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