Accordo
Art. 29
29 / 69Pagamento di contributi al bilancio della scorta.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Pagamento di contributi al bilancio della scorta).
1. Un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta,
pari a 70 milioni di ringgit malesi, viene suddiviso fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione del paragrafo 3 dell'. Detto contributo viene richiesto non appena il direttore esecutivo è stato informato da tutti i membri della rispettiva disponibilità a far fronte agli impegni finanziari, entro diciotto mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. Questi contributi iniziali diventano esigibili 45 giorni dopo la richiesta del direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo può richiedere i contributi in qualsiasi
momento, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.
3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 30 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di più membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e può modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi tre mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformità della decisione del direttore esecutivo.
4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.
5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva
segue la seguente procedura:
a) al momento della revisione effettuata a 300.000 tonnellate, di
cui all', il Consiglio:
i) riceve una dichiarazione da parte di tutti i membri sul
metodo con il quale intendono finanziare la propria quota della scorta stabilizzatrice di riserva in applicazione dell', e ii) prende tutti i provvedimenti di carattere finanziario e di
altro tipo necessari per l'immediata entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa la richiesta di fondi, se del caso;
b) al momento della revisione effettuata a 400.000 tonnellate, di
cui all', il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni:
i) tutti i membri hanno provveduto al finanziamento della
rispettiva quota della scorta stabilizzatrice di riserva, e
ii) è stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di
riserva, che è in grado di intervenire ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-29