Accordo
Art. 21
21 / 69Privilegi e immunita.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Privilegi e immunita).
1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica, ed in
particolare dispone della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; nonché di stare in giudizio.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del paese in cui l'Organizzazione avrà la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovrà vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede,
l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione può concludere con uno o più governi gli
accordi in materia di eventuali privilegi ed immunità che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, il governo di quest'ultimo provvederà a concludere al più presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.
6 L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso
scade tuttavia alle seguenti condizioni:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite, oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Storico versioni
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