Accordo
Art. 19
19 / 69Istituzione di comitati.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Istituzione di comitati).
1. Vengono istituiti i seguenti comitati:
a) Comitato di gestione;
b) Comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
c) Comitato per le statistiche;
d) Comitato per le altre disposizioni.
Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati.
2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-19