Art. 19 · Istituzione di comitati.
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Art. 19

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Istituzione di comitati.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Istituzione di comitati). 1. Vengono istituiti i seguenti comitati: a) Comitato di gestione; b) Comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice; c) Comitato per le statistiche; d) Comitato per le altre disposizioni. Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati. 2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.
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