Accordo
Art. 17
17 / 69Quorum.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Quorum).
1. In una riunione del Consiglio il quorum è determinato dalla
presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformità
del paragrafo 2 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-17