Art. 5
LEGGE 31 marzo 1982, n. 119
In vigore dal 1 apr 1982
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - MARCORA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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