Art. 3 · LEGGE 10 marzo 1982, n. 72

Art. 3

LEGGE 10 marzo 1982, n. 72

In vigore dal 31 mar 1982
I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.
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