Art. 5 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 5

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell' di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto. I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.
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