Art. 2 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 2

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.
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