Art. 19
LEGGE 4 marzo 1982, n. 68
In vigore dal 25 mar 1982
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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