Art. 17 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 17

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68#art-17