Art. 16 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 16

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall' della legge 5 maggio 1976, n. 207. All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di L. 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 4.486.440. L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000. Le tabelle prevedute dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. All'ispettore dei cappellani compete l'indennità supplementare mensile di L. 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.
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