Art. 14 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 14

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi: a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci; b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani. La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro. Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'.
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