Art. 13 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 13

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore. Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi. Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.
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