Art. 10 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 10

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto. Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto: a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave; b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione. La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia. Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.
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