Art. 1 · LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Art. 1

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' della legge 5 marzo 1963, n. 323.
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